Art. 9.
(Privatizzazione degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica).

      1. Le società per azioni costituite per effetto della privatizzazione di enti pubblici, aziende e società a partecipazione pubblica le cui azioni sono quotate in borsa, in Italia o all'estero, ovvero al mercato ristretto, devono offrire ai loro dipendenti la sottoscrizione o l'acquisto di azioni.
      2. L'offerta di cui al comma 1 non deve essere inferiore al 20 per cento del capitale azionario ceduto dallo Stato.
      3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina la nullità del provvedimento di privatizzazione.

 

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